Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero
01 Marzo 2012
Importante discussione all'interno del disegno di legge della Finanziaria per l'esercizio 2012 della Giunta Regionale.
Articolo 25 – Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 è inserito il seguente:
“Articolo 16 bis - “Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’Upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2012.
(Unità di Progetto Flussi Migratori)
Relazione
Con tale articolo 16 bis si riconosce il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento e la promozione della cultura e dell’identità veneta nel mondo attraverso la previsione di un evento annuale diretto a riunire i rappresentanti della parte giovanile dell’associazionismo veneto ed estero per un costante confronto sui temi dell’emigrazione, e dei giovani in particolare, nonché sulle problematiche correlate
Riferimenti legislativi
Legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “ Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
Fonte: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/PDL-227-Finanziaria-2012.pdf
Importante discussione all'interno del disegno di legge della Finanziaria per l'esercizio 2012 della Giunta Regionale.
Articolo 25 – Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 è inserito il seguente:
“Articolo 16 bis - “Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’Upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2012.
(Unità di Progetto Flussi Migratori)
Relazione
Con tale articolo 16 bis si riconosce il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento e la promozione della cultura e dell’identità veneta nel mondo attraverso la previsione di un evento annuale diretto a riunire i rappresentanti della parte giovanile dell’associazionismo veneto ed estero per un costante confronto sui temi dell’emigrazione, e dei giovani in particolare, nonché sulle problematiche correlate
Riferimenti legislativi
Legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “ Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

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